ATTENTO : ad ogni richiesta di risarcimento chiedi alla controparte di rispettare la legge quindi, se vuoi sperare in un discreto risarcimento,
più che non fidarti dell’amico,
DEVI OSSERVARE ATTENTAMENTE LA LEGGE !!!
La responsabilità civile auto è assoggettata al DECRETO LEGGE 209 / 2005
articolo 145 : il risarcimento del danno va chiesto….omissis………... a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’articolo 148
articolo 148
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per sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata da denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare L’INDICAZIONE DEL CODICE FISCALE DI TUTTI GLI AVENTI DIRITTO AL RISARCIMENTO e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno…omissis………
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……omissis…..per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso la richiesta di risarcimento DEVE essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1.
La richiesta DEVE CONTENERE
1) l’indicazione del CODICE FISCALE degli aventi diritto al risarcimento e
2 ) la DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE nelle quali si è verificato il sinistro ed
3 ) ESSERE ACCOMPAGNATA, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi
3A) all’ETA’,
3B ) ALL’ATTIVITA’ DEL DANNEGGIATO,
3C ) AL SUO REDDITO,
3D ) ALL’ENTITA’ DELLE LESIONI SUBITE,
3E ) DA ATTESTAZIONE MEDICA COMPROVANTE L’AVVENUTA GUARIGIONE CON O SENZA POSTUMI PERMANENTI, NONCHE’
3F ) DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 142 / 2 o, in caso di decesso,
3 G ) DALLO STATO DI FAMIGLIA DELLA VITTIMA. ……….omissis
articolo 142 / 2
prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso NON HA DIRITTO ad alcuna prestazione da parte di enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazioni è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate.
OGNI PARTICOLARE CHE TU NON AVRAI OSSERVATO POTRA’ SERVIRE PER :
01 ) LIMITARE LA SOMMA DOVUTA, 02 ) FARTI PERDERE TEMPO
03 ) PER FARTI PERDERE UNA EVENTUALE CAUSA.
SE LA LEGGE DICE “DEVI” TU DEVI: IL TUO DOVERE NON E’ UN OPTIONAL.
Una cosa è ciò che deve fare il danneggiato
e una cosa diversa è ciò che deve fare l’assicuratore
IL TUO ASSICURATORE “DEVE” VENDERE POLIZZE E DEVE :
ART. 183 / C del decreto legge 209 / 2005
“organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile ( - poverino - secondo me ogni volta che accade un sinistro nasce un conflitto di interessi tra assicurato ed assicuratore, e secondo te ? ) e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui POSSIBILI EFFETTI SFAVOREVOLI e comunque deve “ GESTIRE I CONFLITTI DI INTERESSI “in modo da escludere che rechino loro pregiudizio ( ti sembra che ciò sia possibile ? ).
Il tecnico liquidatore della compagnia legge i documenti ( prove ) che tu gli porti e dallo stato di questi stabilisce se e quanto ti si debba riconoscere .
NON E’ COMPITO SUO (ma nostro)INDICARTI IL TUO DOVERE PASSO DOPO PASSO PER GIUNGERE AD UN SODDISFACENTE INDENNIZZO:
I TECNICI DELLA COMPAGNIA SONO DELLA COMPAGNIA, NON TUOI. |